Dichiarazione falsa, omessa o reticente alla luce della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 28/08/2020
La questione riportata all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è relativa agli obblighi dichiarativi dell’operatore economico, più in particolare le conseguenze tra l’omessa dichiarazione e la falsa dichiarazione, nonché il rapporto che c’è tra illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 ed i documenti o le dichiarazioni non veritiere previste dall’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D. Lgs. 50/2016.
Il Consiglio di Stato, Ad. Plenaria n. 16 del 20/08/2020 fissa un punto chiave sulla omessa dichiarazione dell’operatore economico in fase di partecipazione alla gara, asserendo che le omesse dichiarazioni non comportano l’esclusione automatica delle imprese ma solo il vaglio della stazione appaltante dell’episodio omesso.
In proposito, la sentenza in riferimento ha evidenziato che, rispetto all’ipotesi prevista dalla falsità dichiarativa (o documentale) di cui alla lettera f-bis) quella relativa alle «informazioni false o fuorvianti» ha un elemento specializzante, dato dalla loro idoneità a «influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione» della stazione appaltante. Ai fini dell’esclusione non è dunque sufficiente che l’informazione sia falsa ma anche che la stessa sia diretta ed in grado di sviare l’amministrazione nell’adozione dei provvedimenti concernenti la procedura di gara. Coerentemente con tale elemento strutturale, la fattispecie equipara inoltre all’informazione falsa quella fuorviante, ovvero rilevante nella sua «attitudine decettiva, di “influenza indebita”», secondo la definizione datane dall’ordinanza di rimessione, ovvero di informazione potenzialmente incidente sulle decisioni della stazione appaltante, e che rispetto all’ipotesi della falsità può essere distinta per il maggior grado di aderenza al vero.
Pertanto, l’ambito di applicazione della lettera f-bis) viene a restringersi alle sole ipotesi in cui le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità, e non siano finalizzate all’adozione dei provvedimenti di competenza dell’amministrazione relativi all’ammissione, la valutazione delle offerte o l’aggiudicazione dei partecipanti alla gara o comunque relativa al corretto svolgimento di quest’ultima, secondo quanto previsto dalla lettera c).
Nell’interpretare tale norma il Consiglio di Stato ha precisato che “In materia di esclusione dalle gare pubbliche la dichiarazione resa dall’operatore economico nella domanda di partecipazione circa le pregresse vicende professionali suscettibili di integrare “gravi illeciti professionali” può essere omessa, reticente o completamente falsa. V’è omessa dichiarazione quando l’operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come “grave illecito professionale”; v’è dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell’ottica dell’affidabilità del concorrente; è, infine, configurabile la falsa dichiarazione se l’operatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero” (si veda a tal proposito anche Consiglio di Stato sez. V, con le sentenze n. 7492/2019 e 5171/2019).