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Modifiche del contratto: Art. 106 Dlgs. 50/2016

2022
15Giugno

L’art. 106 del codice dei contratti pubblici prevede tutte le ipotesi di modifica contrattuale e le modalità in cui questi contratti possono essere modificati.

L’art. 1, 1° cpv. precisa appunto che tutti i contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della Stazione Appaltante cui il RUP dipende.

Le modifiche, giusto per menzionarne alcune, possono interessare la clausola di revisione dei prezzi, qualora queste modifiche sono state già previste nei documenti di gara iniziali con clausole chiare, precise ed inequivocabili; oppure in caso di lavori, servizi e forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale; oppure nel caso in cui si verifichino circostanze impreviste ed imprevedibili (le modifiche in questo caso vengono denominate varianti), purchè la modifica non alteri la natura generale del contratto.

Tutte queste modifiche, pertanto, non devono essere considerate sostanziali. Saranno considerate sostanziali le modifiche che introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa d quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione, la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto, oppure, infine, se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (art. 106, comma 4, lett. a), b), c), d).

Le variazioni del contratto dovranno essere rese pubbliche e nei casi previsti dal comma 1, lett. b) e c) dello stesso articolo, le Stazioni appaltanti dovranno pubblicare un avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Altre cause di variazione contrattuale vengono individuate nello stesso art. 106 ai commi 11 e 12 in caso di proroga temporale del contratto o qualora si renda necessario l’aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto originario.

E’ bene precisare che tali variazioni contrattuali non potranno mai superare il 50% del valore del contratto iniziale. Tutte le modifiche non devono essere intese ad aggirare il codice.

Sarà cura del RUP comunicare all’ANAC le variazioni contrattuali entro 30 gg. attraverso la comunicazione delle schede informative obbligatorie, pena sanzione amministrativa in capo alla Stazione Appaltante.

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