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L'angolo dell'esperto
Cosa succede se l’offerta tecnica viene modificata in corso d’opera?
2025
6Giugno
La sentenza n. 3406 del 18 aprile 2025 della Sezione V del Consiglio di Stato affronta un tema centrale nel diritto amministrativo: la verifica dell’anomalia dell’offerta nelle procedure di gara pubblica. Il caso in esame riguarda l’esclusione di un concorrente per l’offerta tecnica ritenuta “incongrua” e “complessivamente inaffidabile”, senza che fosse necessario valutare la (non) remuneratività dell’offerta stessa.
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SOMMARIO
- Il contesto normativo e giurisprudenziale
- La decisione del Consiglio
- Conclusioni
Il contesto normativo e giurisprudenziale
La verifica dell’anomalia dell’offerta è disciplinata dall’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Tale procedura consente alla stazione appaltante di escludere un’offerta che, pur formalmente valida, presenti caratteristiche tali da compromettere la corretta esecuzione dell’appalto. La giurisprudenza consolidata ha ribadito che il giudizio di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice amministrativo solo nei limiti della manifesta irragionevolezza o del palese travisamento dei fatti. Nel caso specifico, la stazione appaltante ha escluso la ricorrente per l’offerta tecnica ritenuta incongrua e inaffidabile. Tale valutazione si è basata su due elementi principali:- Modifica dell’offerta tecnica: la ricorrente avrebbe apportato modifiche alla propria offerta tecnica in sede di verifica di anomalia, cercando di “fare quadrare i conti” dopo aver riscontrato costi insostenibili rispetto all’impegno contrattuale.
- Divaricazione tra costo diretto del personale: è emersa una significativa differenza tra il costo diretto del personale indicato nell’offerta economica e quello risultante dalla verifica di congruità, senza che vi fosse una giustificazione adeguata.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione dell’offerta, sottolineando che:- Non è necessaria la valutazione della (non) remuneratività: la stazione appaltante può escludere un’offerta anomala anche senza considerare la remuneratività, basandosi su altri parametri come la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell’offerta.
- La modifica dell’offerta tecnica è indice di anomalia: la modifica dell’offerta tecnica in sede di verifica di anomalia è di per sé sufficiente a giustificare l’esclusione, poiché indica una volontà di adattare l’offerta a costi non sostenibili.
- La divaricazione dei costi è significativa: una differenza significativa tra il costo diretto del personale indicato nell’offerta economica e quello risultante dalla verifica di congruità, senza una giustificazione adeguata, compromette l’affidabilità dell’offerta.
Conclusioni

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