ADR – A Domanda Rispondiamo
Quali sono i limiti del soccorso istruttorio di rettifica?
L’articolo 101, comma 4 dispone: "Fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato.".
In linea con la giurisprudenza il T.A.R. Puglia, I, in una recente sentenza n. 641 del 06 maggio 2025 ha stabilito “l’errore deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi della lettura del documento d’offerta; che la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena altrimenti l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti; che tale complessiva operazione deve fondarsi su elementi – identificativi dell’errore – desumibili dall’atto stesso, non già da fonti esterne (cfr. Cons. Stato, n. 5638 del 2021, cit.; cfr. anche Id., V, 5 aprile 2022, n. 2529) (Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2022, n. 5344)”.
In fase di soccorso istruttorio, quando un operatore economico può essere rimesso in termini?
Il termine concesso in fase di soccorso istruttorio è assolutamente perentorio. L’inutile decorso del termine determina l’automatica esclusione dalla procedura di gara (art. 101 del codice comma 2). Nessuna motivazione qualificata o ulteriore rispetto al richiamo dell’attivazione del soccorso e della mancata tempestiva trasmissione della relativa documentazione si rende necessaria ai fini della legittimità del provvedimento espulsivo (Consiglio di Stato sez. V, 29 maggio 2019, n. 3592).
Come chiarito, infatti, da Consiglio di Stato, Sez. V, 11 marzo 2025 n.1985, il soccorso istruttorio – previsto in favore della massima partecipazione – non può tradursi in un meccanismo dilatorio della procedura di gara, a fronte del disinteresse o della mancata collaborazione di chi per primo è tenuto ad attivarsi. Si deve aggiungere che l’amministrazione è mossa, nelle procedure selettive, dal bisogno attuale e concreto di acquisire i servizi di cui necessita. Le procedure selettive postulano un dovere particolarmente intenso, in capo alle imprese partecipanti, di chiarezza e completezza espositiva sia nella presentazione della documentazione volta alla verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sia nella formulazione e presentazione delle offerte sia nella fase di verifica dei requisiti. L’operatore economico negligente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura che non può non essere tenuto nella debita considerazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 9063).
Ulteriori chiarimenti dopo l’attivazione del soccorso istruttorio possono essere richiesti solo in caso di non agevole comprensione della richiesta formulata dalla stazione appaltante o nei casi in cui dalla documentazione integrativa residuino margini di incertezza superabili in modo agevole.
I criteri premiali volti a favorire la parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 si applicano agli appalti di mera fornitura?
L’articolo 108 comma 7 prevede che: "Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198". Questo è un precetto di carattere generale, che non specifica l’ambito oggettivo di applicazione in termini di tipologia di appalto (lavori, servizi, forniture), lasciando intendere una applicabilità estensiva a tutte le procedure in cui vi sia valutazione dell’offerta con criteri di aggiudicazione diversi dal solo prezzo (Cfr. Parere MIT n. 3636 del 23/06/2025).
Cosa deve intendersi per garanzia fideiussoria emessa in formato nativo digitale?
In tema di garanzie per la partecipazione alla procedura la principale novità attiene alla garanzia fideiussoria che, ai sensi dell’art. 106 comma 3, secondo periodo, deve obbligatoriamente essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme digitali specificate. Va precisato che, pur non essendo obbligatorio prestare garanzia fideiussoria, in quanto si è mantenuta l’alternativa con la cauzione, si è tuttavia previsto che quando l’operatore economico scelga la prima, la polizza debba essere c.d. nativa digitale. L’obbligatorietà del formato nativo digitale delle garanzie è un presupposto necessario per aumentare l’efficienza e la sicurezza del sistema, la riduzione degli oneri amministrativi”.
Sono documenti emessi digitalmente, o nativi digitali, quelli di cui all’art. 1, comma 1, lett. p) C.A.D. (d.lgs. n. 82/2005), cioè “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
Sono invece documenti non emessi digitalmente, cioè non nativi digitali, le copie informatiche di documento analogico (art. 1, comma 1, lett. i-bis C.A.D.) e le copie per immagine di documento analogico (art. 1, comma 1, lett. i-quater C.A.D.). Sebbene l’art. 22 C.A.D. stabilisca in via generale una equiparazione, in termini di efficacia, tra un documento nativo digitale e una copia informatica di documenti analogici firmata digitalmente, tale previsione viene derogata dal suddetto art. 106, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, essendo norma riguardante un documento in particolare, e dunque norma speciale (Cfr. TAR Reggio Calabria, 01.12.2025 n. 2039).
Quando lo sforamento dei termini di conclusione delle procedure previsti dall'Allegato I.3 al codice, costituisce causa di annullamento della procedura di gara?
La sentenza del Tar Sardegna n. 1079 del 1/12/2025, si è espressa sul punto chiarendo la natura meramente acceleratoria dei termini sopra citati da cui potranno solo scaturire responsabilità disciplinari per i pubblici dipendenti ma non l'illegittimità dell'aggiudicazione.
Tale ritardo viene assimilato ad un vizio formale e non sostanziale che non incide sulla validità dell'atto finale emesso dall'amministrazione.
La mancata allegazione del progetto di assorbimento nell'offerta può essere oggetto di soccorso istruttorio?
Il Tar Lazio con la recente sentenza del 4/12/2025 n. 21832, ha annoverato tale documento tra gli elementi strutturali dell'offerta e non un mero adempimento formale, motivo per cui non può essere ammessa la sua integrazione postuma ex post. Tale obbligo sussiste anche quando il concorrente dichiari di voler assorbire la totalità dei dipendenti del personale uscente.
Il Tar chiarisce che la disposizione della lex specialis che prevede l'esclusione in caso di omissione di tale documento, non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione, in quanto configura una carenza sostanziale e necessario ai fini dell'individuazione del numero dei lavoratori da assorbire, le ore lavorate, l'inquadramento contrattuale e il relativo trattamento economico.
Indici necessari e fondamentali, questi ultimi, per consentire alle amministrazioni di procedere con la verifica di congruità dei costi della manodopera, attività imprescindibile cui è chiamata ogni stazione appaltante.
Quali sono i limiti di azione di una stazione appaltante non qualificata?
Con il parere n. 3807/2025 il MIT ha chiarito che aderire ad una convenzione non equivale a bandire una gara pertanto: "come previsto all’art. 2 co 1 dell’allegato II.4, non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per quanto riguarda il secondo punto, si conferma quanto richiesto.
Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’articolo 62, comma 6, lettera f) del codice, le stazioni appaltante non qualificate eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere c) e d) dello stesso co 6 dell’art. 62, per affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché per affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente (lett. c); oppure per ordini effettuati su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (lett. d).
Come previsto all’art. 8 co 5 dell’Allegato II. 4, resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell’articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell’articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all’articolo 62, comma 1."
L'incarico di collaudatore statico è compatibile con le attività di vigilanza e controllo sull'opera?
Sul punto, la Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 12/11/2025, riprende il parere del Mit del 2/10/2025 n. 3687, ribadendo quanto disposto dall'art. 116 comma 6, lett. d) del d.lgs. 36/23 in merito all'incompatibilità tra la funzione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di collaudatore statico dell'opera.
"Il Ministero ha quindi osservato che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi degli articoli 89 e 924 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), esercita funzioni di “alta vigilanza” tecnica sull’andamento dei lavori, finalizzate al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza.
Sebbene tale funzione non coincida con la direzione operativa delle attività di cantiere, essa rientra comunque nella sfera della vigilanza e del controllo, che la norma citata considera elementi di incompatibilità con il successivo svolgimento del collaudo statico.
In ragione di ciò, il parere ministeriale afferma che l’incarico di CSE deve ritenersi, in linea di principio, incompatibile con quello di collaudatore statico sulla medesima opera, poiché la posizione di chi ha esercitato funzioni di vigilanza non garantirebbe il necessario grado di indipendenza e imparzialità richiesto al collaudatore."
In ogni caso sarà necessario verificare se le funzioni svolte dal coordinatore influiscano sulla terzietà richiesta al collaudatore.