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L'angolo dell'esperto

Verifiche dei requisiti generali “a campione”

2026
6Ottobre

INTRODUZIONE 

La sentenza del TAR Veneto, Sez. III, 17/07/2026, n. 1591 offre un chiarimento fondamentale relativamente al nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). I giudici stabiliscono che per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 40.000, la verifica dei requisiti generali avviene obbligatoriamente solo a campione ex post e non prima dell'aggiudicazione, nel rispetto del principio del risultato e della massima semplificazione procedimentale.  

 

Sommario 

  • Il Quadro Normativo profondamente mutato 
  • Il Controllo Ex Post 
  • La ratio della norma: massima celerità e affidabilità dei micro-affidamenti 
  • Conclusioni e Riepilogo 

  

Il Quadro Normativo profondamente mutato 

Il D.Lgs. 36/2023 ha profondamente modificato l'approccio agli affidamenti di modesta entità, come se fosse un nuovo contesto normativo rispetto al passato, infatti è proprio la “Ratio” del Nuovo Codice che è cambiata notevolmente. Il legislatore ha voluto bilanciare l'esigenza di legalità e controllo con il principio di risultato (art. 1) e di fiducia (art. 3). Il fine primario è la tempestività dell'azione amministrativa, soprattutto quando gli importi sono così esigui da giustificare, in un'ottica costi-benefici, una notevole riduzione degli oneri burocratici e documentali per l'operatore economico e per la stazione appaltante. In questo quadro si inserisce l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina le modalità di verifica dei requisiti. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 40.000, la norma prevede espressamente che le stazioni appaltanti non debbano eseguire un controllo preventivo su tutti i requisiti di carattere generale (e speciale, ove richiesto) per l'aggiudicatario.  

 

Il controllo “ex post” 

La verifica deve essere effettuata a campione e con modalità ex post, ovvero a valle dell'affidamento. Sono tre i punti fondamentali della sentenza, ovvero: 1) Il divieto di aggravamento procedimentale: Il TAR Veneto ribadisce che imporre alle micro-imprese un onere probatorio documentale completo (es. casellario giudiziale, DURC, certificazioni antimafia) prima dell'affidamento di un lavoro/servizio inferiore ad eu. 40.000 contrasta con lo spirito semplificatorio del Codice. La stazione appaltante deve limitarsi ad acquisire le dichiarazioni sostitutive di rito, salvo poi effettuare i controlli solo sui soggetti estratti a sorte o su segnalazione di anomalie. 2) Il controllo ex post non è una c.d. "scappatoia e/o scorciatoia": L'avvenuto affidamento non esclude l'obbligo di verifica. I controlli successivi devono essere reali e rigorosi. Nel caso in cui il controllo ex post sul campione sorteggiato evidenzi la mancanza dei requisiti di ordine generale (es. condanne penali, gravi violazioni fiscali o contributive), la stazione appaltante è tenuta a procedere con la revoca dell'affidamento, la risoluzione del contratto e l'attivazione delle procedure sanzionatorie con segnalazioni all'ANAC. 3) La discrezionalità delle Stazioni Appaltanti: I giudici del Tar Venezia evidenziano che la formazione del "campione" su cui effettuare le verifiche spetta all'Amministrazione, la quale deve operare nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, definendo a monte, nei propri regolamenti o negli atti di gara, le percentuali e le modalità di sorteggio.  

La lettura offerta dalla Sezione III ha un risvolto pratico rilevantissimo per la Pubblica Amministrazione e per gli Operatori Economici. Per gli enti pubblici, ciò significa che è perfettamente legittimo (e auspicato per il principio di efficienza) procedere all'affidamento immediato della fornitura sulla base delle sole autocertificazioni. Gli uffici non devono bloccare l'iter contrattuale in attesa dei riscontri documentali degli enti terzi (Inps, Inail, Prefettura, Tribunale). 

Per gli operatori economici, l'agevolazione è evidente in fase di partecipazione: non è necessario produrre una complessa documentazione a corredo di piccoli preventivi. Tuttavia, aumenta il rischio di esclusione tardiva. L'impresa che autocertifica falsamente il possesso dei requisiti sarà soggetta, a seguito della verifica a campione, a conseguenze molto più gravi, come la segnalazione per falso e l'eventuale interdizione dalle gare. 

L'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, prevede sanzioni immediate — risoluzione del contratto ed escussione — per gli affidamenti sotto gli € 40.000, qualora i requisiti dichiarati dall'aggiudicatario non vengano confermati. Tale rigida conseguenza si applica a qualsiasi mancanza di requisiti, a prescindere dalla distinzione tra cause di esclusione automatiche e non automatiche. 

 

La ratio della norma: massima celerità e affidabilità dei micro-affidamenti 

La ratio della norma è quella di garantire la massima celerità e affidabilità nei micro-affidamenti, esigendo un'assoluta veridicità nelle autocertificazioni presentate dall'operatore economico.  

Ecco come si articola nel dettaglio la disciplina: Ai sensi dell'Allegato II.10 del Decreto Legislativo n.36/2023, le violazioni fiscali non definitive si considerano gravi se l'inottemperanza di pagamento è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto (o del lotto) e, in ogni caso, non inferiore a 35.000 euro, tale è la soglia di gravità da non oltrepassare. Il superamento di tale soglia fa scattare l'applicazione dell'art. 95, comma 2 del codice (esclusione non automatica). Non si applica invece l'art. 94, che prevede l'esclusione automatica, riservata solo alle violazioni definitivamente accertate. La stazione appaltante non deve procedere all'esclusione in modo automatico. Al contrario, è tenuta, avendo un potere discrezionale, ad attivare il contraddittorio con l'operatore economico e a svolgere una valutazione autonoma e motivata. L'amministrazione deve dimostrare in concreto che la violazione incide negativamente sull'integrità e sull'affidabilità professionale del concorrente. L'esclusione per violazioni fiscali non definitive non è automatica, ma richiede una valutazione prognostica. La Stazione Appaltante deve analizzare la capacità finanziaria e l'affidabilità morale dell'operatore, ponderando l'entità del debito rispetto all'importo dell'appalto. Il giudizio deve tradursi in una motivazione puntuale e individualizzata.  

 

Conclusioni e Riepilogo 

Riepilogando, la Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (art. 95) e del relativo Allegato II.10, deve seguire precisi parametri nel condurre questa valutazione che sono: a) Soglia di gravità: La violazione non definitiva è considerata grave solo se l'inadempimento è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. b) Valutazione di bilancio: L'amministrazione deve verificare se l'esposizione debitoria incida negativamente sull'effettiva capacità di eseguire il contratto, analizzando la complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa. c) Moralità professionale: La violazione è un indice di inaffidabilità morale che va contestualizzato, ad esempio valutando se siano state richieste rateizzazioni o se siano in corso contenziosi. 

Il RUP deve instaurare un contraddittorio con l'operatore economico per acquisire tutta la documentazione utile (avvisi di accertamento, ricorsi, certificazioni) ed esprimere un giudizio tecnico scevro da automatismi. “La stazione appaltante, attraverso una piena valutazione del fatto storico, deve verificare che l'illecito professionale commesso dall'offerente sia grave e tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, fondandosi proprio su tali elementi il corredo motivazionale dell'esclusione» 

In presenza di violazioni fiscali non definitivamente accertate, infatti, la stazione appaltante non può procedere con automatismi espulsivi o sanzionatori, ma ha il dovere di valutare nel dettaglio l'affidabilità dell'operatore economico.  

La violazione dei parametri sopra evidenziati comporta l'illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria: L'Amministrazione, nel caso in questione, ha omesso di esaminare gli elementi oggettivi e soggettivi fondamentali prima di disporre la risoluzione, nonché l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione: Non è possibile desumere automaticamente la perdita di un requisito dalla sola gravità della violazione senza un bilanciamento con le caratteristiche dell'impresa.  

Gli elementi che la Stazione Appaltante, nel caso di specie, avrebbe dovuto valutare erano innanzitutto la Proporzionalità ovvero: Il rapporto matematico tra l'entità del debito tributario e il valore dell'appalto. Poi la capacità finanziaria, cioè il volume d'affari, la consistenza patrimoniale e la capacità economico-finanziaria complessiva della società. Poi il contraddittorio: Le spiegazioni fornite dall'operatore economico e la natura non definitiva (o cautelativa) degli accertamenti e i fatti pregressi e l'eventuale imputabilità delle violazioni a una società diversa, successivamente incorporata.  

La pronuncia del TAR Veneto si inserisce in un filone interpretativo volto a dare piena attuazione alla digitalizzazione e all'e-procurement previsti dal nuovo Codice. L'idea di fondo è che per importi infra € 40.000, la verifica generalizzata e preventiva costituisce un inutile appesantimento che frustra il principio di economicità. Tale approccio, tuttavia, non deve essere confuso con una deregulation totale: i requisiti devono essere posseduti, e l'amministrazione conserva il dovere di verificarli su un campione rappresentativo, a garanzia della legalità del sistema. 

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