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ADR – A Domanda Rispondiamo

Estratto dalla Rivista MediAppalti, anno XVI n. 1
2026
20Aprile

Cosa deve intendersi per “servizi analoghi”?

Come a più riprese rimarcato dalla giurisprudenza amministrativa, quando la lex specialis richiede di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, non è consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell’oggetto dell’appalto, né le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, considerato che la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche.
L’analogia fra i servizi nei quali è stata acquisita esperienza da parte dell’operatore economico e i servizi oggetto di gara deve essere valutata considerando plurimi aspetti, quali le prestazioni concretamente rese, la similitudine, anche parziale, delle stesse, la rilevanza, anche in termini di perizia richiesta, il settore di appartenenza, la funzione svolta dalle prestazioni e ogni altro profilo dal quale possa desumersi l’acquisizione di un’esperienza che, seppur non identica, assicuri l’affidabilità professionale del concorrente, così da escludere l’analogia nel caso in cui non si riscontrino profili di similitudine o comunanza e considerando comunque anche il mercato di riferimento e le caratteristiche dello stesso in termini di situazione concorrenziale (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 9 ottobre 2025 n. 9970).

In caso di inversione procedimentale, la documentazione amministrativa non verificata dalla stazione appaltante di uno o più dei concorrenti collocati dal secondo al quinto posto deve comunque essere messa a disposizione degli offerenti classificati nei primi cinque posti della graduatoria?

Ai sensi dell’art. 36 commi 1 e 2 del codice dei contratti pubblici, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, i predetti atti, nonché le offerte dagli stessi presentate.
Tale previsione presuppone la scansione procedimentale propria ed esclusiva dell’ordinario procedimento di affidamento: è rispetto a quello che, verificandosi la completezza documentale della procedura di gara, è predicabile, utile e necessaria la immediata disponibilità degli atti di gara da parte degli operatori non definitivamente esclusi e dei primi cinque operatori collocati in graduatoria.
Nell’ipotesi in cui il procedimento di gara sia stato caratterizzato dalla inversione procedimentale, in assenza di alcuna valutazione da parte della stazione appaltante, la documentazione amministrativa non ha trovato ingresso nella sequenza procedimentale conclusasi con l’aggiudicazione della gara. La presenza dei concorrenti in graduatoria dipende dalla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e dal punteggio attribuito alle offerte, rimanendo la documentazione amministrativa estranea a questa fase procedurale. Il che, esclude di anticipare la conoscenza di documenti che non sono stati ancora esaminati dalla stazione appaltante (Cfr. Consiglio di Stato, sez. I, par. 13.01.2026 n. 61).

Il "cumulo alla rinfusa" trova applicazione in caso di lavori richiedenti la SOA in OG2?

Ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate. Tale previsione che consente ai consorzi stabili di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate – subisce una deroga con riferimento ai lavori da eseguirsi su beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.
Nel settore dei beni culturali la disciplina dei contratti pubblici pone un ineliminabile rapporto tra concreta esecuzione dei lavori e relativa qualificazione, che si traduce nel fatto che soltanto l’operatore effettivamente qualificato per i lavori di una determinata categoria è abilitato all’esecuzione materiale degli stessi. Nell’ambito delle partecipazioni in forma aggregata o consortile tale regola è storicamente servita ad escludere l’applicabilità del cd. cumulo alla rinfusa dei requisiti.
Tra l’altro, la giurisprudenza amministrativa, ha da tempo chiarito che “la specifica qualificazione richiesta da un bando di gara per l’esecuzione di lavori nel settore dei beni culturali, potendo essere utilizzata soltanto dal soggetto che quei lavori abbia eseguito e che sia in possesso dei requisiti corrispondenti, comporta che, nel caso di partecipazione di un consorzio stabile a una procedura di gara, a prescindere dalla qualificazione del consorzio e/o di altre consorziate, la qualificazione richiesta debba essere comunque posseduta da ciascuna delle imprese designate per l’esecuzione del contratto”; precisando che “la regola è da intendersi riferita non solo alla categoria dei lavori, ma anche al loro importo, cioè alla classifica, di modo che, quando un’impresa consorziata sia qualificata per eseguire lavori sino ad un importo massimo (incrementato di un quinto ex art. 61 del d.P.R. n. 207 del 2010), non può, nel settore dei beni culturali, eseguire lavori eccedenti tale importo, anche se facente parte di un consorzio stabile” (Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2022, n. 1615).

Come si inserisce correttamente nella programmazione triennale la copertura finanziaria di un partenariato pubblico-privato?

A rispondere al quesito è il MIT con il parere 4034 del 2026 chiarendo che: "con la FAQ n. 12 si è chiarito che "La coerenza con il bilancio è più precisamente declinata nella lettera b) dello stesso comma 1 art. 37 quale requisito specifico degli interventi da ricomprendere nell’elenco annuale, e per questo richiamato nel comma 8 dell’art.3 dell’all.I.5, e corrisponde all’obbligo della previsione in bilancio della copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi connessi previsti dall’intervento anche richiedendo di specificare, per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile. La coerenza dovrà essere garantita anche relativamente alla ripartizione per annualità degli importi indicati nel programma, ovvero nella scheda D". Con la successiva FAQ 17 si è altresì chiarito che "Premesso che gli anni ai quali si riferiscono i relativi campi della scheda D (lavori) e della scheda H (forniture e servizi) dell’all.I.5 sono da ricollegare alle annualità del programma (ad es. per primo anno del programma 2024-2026 si intenderà il 2024 e non il primo anno nel quale si prevede di dare avvio all’intervento o all’acquisto), gli importi relativi alla stima dei costi per la realizzazione dell’intervento o dell’acquisto devono essere ripartiti in base alla distribuzione effettiva o prevista della spesa fra le diverse annualità del bilancio sulla base del criterio di competenza, cumulando insieme (colonna “annualità successive”) quella posteriore all’arco temporale di riferimento del programma".
Di conseguenza, gli enti saranno chiamati a distribuire gli importi nel triennio in base alla reale o prevista scansione temporale della spesa.

Le stazioni appaltanti qualificate possono svolgere a titolo oneroso i servizi di committenza per gli enti non qualificati stabilendo degli importi in relazione, a complessità e importo delle opere?

Con il parere n. 3995 del 2026, il MIT richiama il comma 9 e 11 dell’articolo 62 secondo cui “il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull‘ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione”,....in cui vengono stabiliti reciprocamente rapporti, obblighi e garanzie, prevedendo altresì l'obbligo di cui all'art. 15 della l. 241/90 secondo cui non possono derivare nuovi e maggiori oneri a carico dello Stato. Conclude, il MIT, stabilendo che i limiti di trattazione degli importi relativi a tali servizi non devono superare l'ambito del mero ristoro, suggerendo, ai fini della quantificazione di cui beneficerà solo la stazione appaltante, di considerare l'orario dei dipendenti che vi hanno operato, senza che tali somme possano essere erogate a questi ultimi o utilizzate per incrementare il fondo per lo sviluppo delle risorse umane.

E' legittima la lex specialis di gara in cui manca l'espresso richiamo ai CAM?

Il Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza n. 1403 del 20 febbraio 2026, pur richiamando l'obbligo di cui all'art. 57 del d.lgs. 36/23, stabilisce che "l'omesso richiamo analitico non determina automaticamente l’illegittimità della procedura, qualora la documentazione di gara, letta nel suo complesso, garantisca il rispetto sostanziale degli obiettivi ambientali. Ciò che rileva è che la disciplina di gara sia strutturata in modo da assicurare la tutela ambientale richiesta dalla normativa di settore, anche in assenza di una pedissequa trasposizione testuale delle disposizioni ministeriali".

Il rating di legalità può essere oggetto di avvalimento premiale?

Secondo il Tar Lombardia il rating di legalità, "non è una certificazione meramente soggettiva ma un attributo aziendale trasferibile, alla condizione però che il contratto sia concreto e dettagliato nelle risorse messe a disposizione". In linea con la giurisprudenza amministrativa più recente, e i principi europei di massima partecipazione e concorrenza, l'ambito di applicazione dell'avvalimento, ha ampliato la sua portata, anche quando trattasi di migliorare la qualità tecnica della propria offerta ma soprattutto se oggetto del contratto di avvalimento sono elementi sempre più precisi e dettagliati, nonché risorse e strumenti concreti che escludano la genericità e l’indeterminatezza del contratto ai fini della sua regolarità.