ADR – A Domanda Rispondiamo
Come cambia la qualificazione dei Consorzi Stabili dopo la modifica apportata dalla Legge PMI 2026 all’art. 67 del Codice?
La Legge dell’11 marzo 2026, n. 34, ovvero la legge annuale per le piccole e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 ha riscritto il comma 5 dell’art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023, estendendo ai consorzi stabili la possibilità di qualificarsi facendo leva non solo sui requisiti propri, ma anche su quelli delle consorziate, includendo mezzi d’opera, attrezzature e organico medio.
Prima della modifica la possibilità di qualificarsi non solo facendo leva sui propri requisiti ma anche su quelle delle consorziate era riservata ai consorzi di cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane.
L’intervento legislativo elimina questa asimmetria e riconduce le diverse forme consortili a un quadro più omogeneo, chiarendo che anche i consorzi stabili possono operare secondo una logica di qualificazione che valorizza l’insieme delle risorse interne al consorzio.
La copia informatica di documento analogico ovvero la scansione di una polizza cartacea firmata a mano può essere equiparata al documento digitale richiesto dall’art. 106 comma 3 del D.Lgs n. 36/2023?
Ai sensi dell’art. 106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, la garanzia fideiussoria deve essere nativa digitale ovvero essere obbligatoriamente emessa e firmata digitalmente. Il requisito del formato nativo digitale per la garanzia provvisoria non rappresenta un mero onere formale, ma un presupposto essenziale per l’esistenza stessa della documentazione di gara, con la conseguenza che questa deve essere considerata tamquam non esset e non può essere ammesso alla procedura il concorrente che si limiti a firmarla e marcarla digitalmente dopo la scadenza della presentazione delle offerte (Cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 2472/2026)
L'importo finale del contratto aggiudicato con affidamento diretto può superare le rispettive soglie ovvero 150.000,00€ per lavori e 140.000,00€ per servizi e forniture?
L'importo finale di un contratto aggiudicato con affidamento diretto non può superare le soglie previste per tale procedura ovvero 150.000 € per i lavori e 140.000 € per servizi e forniture a meno che le modifiche non ricadano nelle fattispecie previste all’art. 120 al comma 1, lett. b) e c) del D.lgs 36/2023 (Cfr. parere MIT n. 4126 del 02/03/2026).
Da quando decorre il termine di 30 giorni per l'impugnazione di un affidamento diretto per asserita violazione del principio di rotazione ex art. 49 del d.lgs. n. 36/2023?
Ai sensi dell’art. 49 comma 2 del codice “In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”. Con sentenza n. 620 del 18/03/2026 il TAR Veneto sez. III ha precisato che il termine di 30 giorni per l'impugnazione di un affidamento diretto per asserita violazione del principio di rotazione ex art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 decorre dal momento in cui è stata acquisita piena conoscenza della delibera di affidamento e dei suoi elementi essenziali — nominativo dell'affidatario, importo, oggetto, reiterazione rispetto al contraente uscente — a prescindere dall'esito dell'accesso documentale successivamente richiesto.
Quali documenti e informazioni devono essere resi disponibili agli operatori economici non esclusi dopo l'aggiudicazione?
Cosa deve includere la comunicazione dell’aggiudicazione ex art. 90 del codice da parte della Stazione Appaltante?
Ai candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90 del codice sono resi disponibili attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione.
Nella comunicazione dell'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023.
Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici, cosa deve intendersi per segreti tecnici e commerciali?
“Secondo costante giurisprudenza amministrativa nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza” (Cons. Stato, sez. V, 23.10.2025 n. 8231; analogamente Cons. Stato, sez. III, 19.9.2024 n. 7650).
In fase di presentazione dell’offerta, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, l’operatore economico, deve individuare in modo chiaro e specifico la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento. Laddove l’allegazione sul punto sia del tutto lacunosa, generica e carente, non consentendo neppure di verificare se l’elemento in esame presenti effettivamente i caratteri di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2025 (e, cioè, se sia effettivamente segreto o, al contrario già noto e generalmente accessibile agli operatori del settore, se abbia un valore economico e se sia sottoposto a misure di protezione adeguate), la riservatezza non è configurabile e necessariamente prevale il diritto di difesa del controinteressato (Cons. Stato, sez. V, 17.7.2025 n. 6280).
Quale prezziario applicare al progetto esecutivo in caso di appalto integrato?
La problematica nasce nei casi di indizione di procedure di appalto integrato con progetto definitivo che ha utilizzato un determinato prezzario e quello che sarà utilizzato per la redazione del progetto esecutivo da parte dell'aggiudicatario e, se l'applicazione dei prezzi vigenti possano comportare un adeguamento automatico dell'importo contrattuale.
Sul punto si è espresso il MIT con parere n. 4041 del 02/03/2026, il quale dà atto che il nuovo codice ha previsto "l'obbligatorietà dell'inserimento delle clausole di revisione e dei prezzi contrattuali al fine di non alterare gli interessi delle parti coinvolte. Per attuare il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, come disposto dal comma 5 dell’art.9 del D.Lgs.36/2023, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 del codice dei contratti. In ogni caso l’operatività del principio del riequilibrio contrattuale non è necessariamente assistito da automatismi, specie nelle ipotesi in cui occorra individuare il presupposto normativo nell’articolo 120, espressamente richiamato dall’articolo 9".
Pertanto, alle amministrazioni l'onere di prevedere in atti le clausole necessarie a prevenire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale.
La richiesta di revisione dei prezzi durante l'esecuzione d'urgenza può considerarsi legittima?
Il Tar Molise, con sentenza n. 93 del 05/03/2026, dichiara tale richiesta non legittima equiparandola ad un'offerta condizionata rispetto a quanto risultato in fase di aggiudicazione. Pertanto, la volontà di subordinare la stipula del contratto a tale richiesta, equivarrebbe secondo il TAR, ad una modifica delle condizioni negoziali possibile, solo dopo la stipula del contratto e in caso in cui ricorrano i presupposti di legge. Gli eventuali cambiamenti del mercato che incidano sulla remuneratività dell’offerta ben potrebbero legittimare l'operatore a non accettare la stipula ma non pretendere la revisione dei prezzi, in quanto trattasi di istituto che ricorre durante l'esecuzione di contratti già in corso.
La redazione del DIP è obbligatoria anche per servizi e forniture?
E' l'art. 41 del d.lgs. 36/23 ad introdurre il documento di indirizzo della progettazione da predisporre in materia di lavori pubblici. Ai dubbi sulla necessità di predisporre tale documento anche per i servizi e forniture risponde il MIT con parere n. 4073 del 02/03/2026 dissipando ogni perplessità, attraverso il riferimento al comma 12 del medesimo articolo, secondo il quale: "La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto." Rimarcando, così, la differenza tra i livelli e i contenuti dei relativi documenti.
In seguito all'esclusione di un concorrente in una gara al massimo ribasso, è sufficiente scorrere la graduatoria o ricalcolare i punteggi?
Se l'art. 108 comma 12 sancisce il principio di invarianza di qualsiasi variazione, che si verifichi successivamente al provvedimento di aggiudicazione, (non ritenendole rilevanti ai fini del calcolo delle medie né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte), andrebbe chiarito cosa avvenga prima di questo momento. Il Tar Lombardia, con sentenza del 27/01/2026, n. 86, ha ritenuto che nella fase preliminare all'aggiudicazione si possa applicare il meccanismo della regressione procedimentale, nel caso concreto, andando a rivalutare i punteggi economici che proporzionalmente sono stati attribuiti ai concorrenti successivi in graduatoria, una volta eliminata l'offerta che avrebbe inciso sui risultati degli altri concorrenti. “Come chiarito di recente da Corte cost. 77/2025 nel caso di esclusione di un partecipante dalla gara o di riammissione di un partecipante illegittimamente escluso, il meccanismo ordinario è quello della regressione procedimentale, che comporta la rideterminazione della soglia di anomalia, la rinnovazione degli atti di gara successivi all’individuazione della prima soglia e la modifica della graduatoria già predisposta.
Il principio di invarianza costituisce una deroga a questo meccanismo, in quanto comporta, sempre con riguardo alla soglia di anomalia delle offerte, l’intangibilità della soglia già calcolata nel corso della gara e la conseguente immodificabilità della graduatoria, e per espresso disposto dell’art. 108, comma 12, d.lgs. 36/2023, “opera solo a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione”.