News / Criterio della “Esperienza Pregressa” nell’Offerta Tecnica, sentenza Tar Lazio Roma sez. II 23/4/2026 n. 7381
L'angolo dell'esperto

Criterio della “Esperienza Pregressa” nell’Offerta Tecnica, sentenza Tar Lazio Roma sez. II 23/4/2026 n. 7381

2026
12Maggio

Introduzione

In virtù della sentenza del TAR Lazio Roma n. 7381 del 23/04/2026 Sez. II, il criterio qualitativo delle esperienze pregresse all’interno della offerta tecnica deve valorizzare l'esperienza su servizi simili per efficacia, concretezza e riutilizzabilità nella futura commessa. Nel caso di servizi articolati in più attività, è legittimo (e conforme alla lex specialis) attribuire un punteggio maggiore a chi dimostra esperienze diversificate rispetto a chi ne indica una sola.

 

Sommario

  • Coerenza e Valorizzazione delle esperienze
  • Valutazione dell’Offerta Tecnica (Esperienza e Qualità); Valorizzazione dell’esperienza ampia
  • Interpretazione della Lex Specialis
  • Principio di Autoresponsabilità ed Errori (Soccorso Istruttorio) Diligenza dell'operatore

Coerenza e Valorizzazione delle esperienze

Una maggiore varietà di esperienze pregresse garantisce, infatti, una maggiore potenzialità di riutilizzo nella esecuzione dell'appalto. Necessaria è, sempre e comunque, l’ interpretazione della Lex Specialis: L'interpretazione dei bandi deve seguire i criteri ermeneutici (artt. 1362, 1363 c.c.), privilegiando l'opzione più coerente con gli obiettivi della stazione appaltante, desumibili dall'oggetto dell'appalto. Viene sempre esaltato il consueto Principio di Autoresponsabilità; gli operatori economici infatti, devono gestire la gara con massima diligenza. La stazione appaltante ovviamente non ha l'obbligo di considerare d'ufficio esperienze pregresse non esplicitamente indicate nell'offerta tecnica, ma solo quelle specificatamente indicate. La valutazione discrezionale del criterio "esperienza pregressa" da parte della stazione appaltante è sindacabile dal giudice amministrativo solo in casi di macroscopico errore, illogicità o irragionevolezza. Nel caso di specie Consip S.p.A. aveva aggiudicato alla ditta X il Lotto 3 ("Supporto al Sourcing") relativamente ad una gara per servizi di assistenza specialistica. Il RTI ricorrente (la capogruppo), si doleva che REF avesse ottenuto il punteggio massimo per il criterio sub 8 "Esperienza pregressa" (ovvero 10 punti), pur avendo indicato in offerta numerose attività svolte nell'ambito di due contratti triennali con Consip, anziché una singola esperienza progettuale. Il ricorrente sosteneva di aver invece correttamente descritto un singolo progetto (studio di fattibilità Facility Management Urbano) e che, avendo partecipato ai medesimi precedenti contratti (desumibili dalla S.A. ad esempio nei database), con un ruolo prevalente rispetto a REF, avrebbe dovuto ricevere un punteggio almeno pari se non superiore.

I servizi del Lotto 3 si articolavano in numerose attività; il criterio sub 8 valorizzava la riutilizzabilità dell'esperienza nell'esecuzione dell'appalto.  L'indicazione di esperienze corrispondenti a più tipologie di attività era più coerente con la finalità del criterio rispetto all'indicazione di una sola. Il punteggio superiore riconosciuto a REF era ragionevole e conforme al bando. Quanto alla pretesa del ricorrente di far valere l'esperienza prevalente del RTI nei contratti precedenti, il principio di autoresponsabilità impediva di considerare “d'ufficio” ovvero su iniziativa (e/o ad impulso) della Stazione Appaltante, esperienze non indicate in offerta.  La presente sentenza rifà alla pregressa giurisprudenza Consiglio di Stato (Sezione V, 1° giugno 2022, n. 4492), ed ha così confermato un orientamento favorevole alla Consip S.p.a. riguardante la valutazione dell'offerta tecnica e l'autoresponsabilità degli operatori economici. Il TAR rigettava il ricorso. 

 

Valutazione dell'Offerta Tecnica (Esperienza e Qualità); Valorizzazione dell'esperienza ampia:

Nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica (con criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa), è legittimo premiare, con punteggi più alti, le offerte che dimostrano una maggiore ampiezza di esperienze pregresse. Un'esperienza che copre tutte le attività del servizio presenta una "riutilizzabilità" e una capacità di esecuzione migliore rispetto a un'esperienza limitata solo ad alcuni aspetti. Bisogna sempre considerare che fra gli obiettivi della stazione appaltante, nelle procedure Consip, le attività devono corrispondere alle specifiche esigenze di approvvigionamento della PA.

 

Interpretazione della Lex Specialis

Interpretazione teleologica (ratio legis): In caso di ambiguità delle regole di gara, deve essere privilegiata l'interpretazione più coerente con gli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante, citando anche giurisprudenza più vecchia Cons. Stato, Sez. V, n. 434/2019.

 

Principio di Autoresponsabilità ed Errori (Soccorso Istruttorio) e Diligenza dell'operatore: L'operatore economico è responsabile della propria offerta. Non può pretendere che la stazione appaltante integri o interpreti a suo favore attività non chiaramente dichiarate nell'offerta tecnica. Non vi è alcun obbligo di "soccorso d'ufficio": Se l'operatore non dichiara determinate attività/esperienze, la stazione appaltante non è tenuta a cercarle o a considerarle "d'ufficio" (ad es. andando a ricercarle nei database), poiché la mancata dichiarazione equivale a una volontà di non avvalersene.

In sostanza, la sentenza ribadisce che la gara d'appalto richiede massima attenzione da parte dell'impresa (principio di autoresponsabilità) e che la valutazione qualitativa può premiare l'esperienza integrale e dimostrata negli atti di gara presentati, rispetto a quella parziale.

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