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L'angolo dell'esperto

Il RUP e la commissione giudicatrice

2022
11Maggio

Nel corso di una procedura gara di appalto vengono coinvolte più figure professionali che ricoprono, ognuno a seconda delle proprie competenze, un ruolo diverso.

Quando l’appalto viene aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecnica ed economica è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nel settore cui afferisce l’oggetto del contratto, pertanto, si distingue la figura del R.U.P. da quello della commissione di gara.

Entrambe le figure su menzionate vengono individuate nell’attuale codice degli appalti pubblici agli artt. 31, 77 e 78 del D. Lgs. 50/2016, nonché dalle linee guida n. 5 dell’ANAC, recanti “criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.

L’art. 31 individua la figura del RUP e ne delinea il ruolo e le sue funzioni all’interno delle procedure e durante l’esecuzione degli appalti pubblici e delle concessioni, nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.

La stazione appaltante individua, pertanto, all’avvio di ogni singolo intervento un responsabile unico del procedimento che svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, così come disposto dalla L. 241/90. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti alla stessa unità.

La nomina dei commissari da parte della stazione appaltante deve avvenire secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate.

E’ istituito presso l’ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna, l’albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Con le linee guida sono disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo sedute pubbliche e riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.

Le linee guida fissano, altresì, i criteri di scelta del Presidente di commissione, nonché i compiti attribuiti alla commissione giudicatrici, i requisiti di moralità e le cause di incompatibilità.

Ai sensi dell’articolo 77, comma 4 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche, i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, motivo per cui il RUP non potrebbe essere nominato membro della commissione di gara allorquando si configurano le cause di incompatibilità, di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6.

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