L’accordo quadro segue la strada dell’affidamento diretto
Il recente contributo dell’Anac fornito dall’ultimo comunicato del Presidente del 05 giugno 2024 ha spianato la strada ad una riflessione: sussiste la possibilità di ammettere un affidamento diretto di un accordo quadro? Per poter fornire una possibile risposta bisognerebbe partire dalla disamina dell’istituto.
L’art 59 del d.lgs. 36/2023 richiamato dalla lettera n), dell’articolo 2 dell’Allegato I.1, ribadisce quanto segue: “si definisce accordo quadro quello concluso tra uno o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e le quantità previste”.
La particolarità di tale strumento contrattuale si evince da numerosi aspetti: dal punto di vista dell’utilità esso è idoneo per tutte quelle tipologie di contratto che rispondono ad esigenze consolidate e ripetute nel tempo, garantisce una semplificazione delle attività contrattuali, riduce drasticamente le tempistiche connesse al corretto affidamento, garantisce una semplificazione di tutti gli adempimenti amministrativi e determina una lineare corrispondenza tra il suo utilizzo e gli strumenti di pianificazione e programmazione.
Le uniche limitazioni a cui va incontro sono quelle legate al suo impiego circoscritto ai soli lavori di manutenzione, limite che ad oggi non risulta più sussistente, tanto che l’art 59 comma 1 del nuovo codice impartisce le nuove disposizioni:
la durata massima dell’accordo quadro dovrà essere non superiore a quattro anni salvo i casi eccezionali debitamente motivati, in riferimento all’oggetto dello stesso;
l’obbligo di indicare il valore stimato dell’intera operazione contrattuale;
il divieto di ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
A fronte di questa nuova prospettiva, nessuna norma sembra vietare il ricorso eventuale all’affidamento diretto di un accordo quadro, anche perché tale soluzione, sembrerebbe risultare un’ottima chance per tutte le pubbliche amministrazioni che devono gestire importi inferiori ai 150.000 euro per lavori e servizi o inferiori ai 140.000 euro per forniture senza l’impiego di procedure di gara lunghe e complesse e purché non ricorra un interesse transfrontaliero certo.
Quali sono gli aspetti vantaggiosi che possono derivare da siffatto strumento?
Certamente la:
Celerità: non sussistendo gare per ogni singolo intervento, i tempi si ridurrebbero drasticamente;
Flessibilità: con l’accordo quadro verrebbero affidati solo gli interventi necessari;
Risparmio: ottimizzando l’organizzazione e definendo in anticipo i costi, l’accordo quadro può portare ad un risparmio.
Anche se l’affidamento diretto di un accordo agevola notevolmente il modo di gestire gli appalti pubblici, tuttavia è importante che venga utilizzato con attenzione e nel rispetto delle norme. È importante che le prestazioni oggetto dell’accordo siano ben definite e standardizzabili e che l’importo complessivo sia calcolato correttamente. Il suo utilizzo deve essere sempre giustificato e certamente non potrà essere usato se va a favorire un determinato operatore economico.
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