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L’anticipazione contrattuale (Ex D. Lgs. 36/2023)

2024
12Luglio

Una questione interessante in tema di appalti pubblici, è senz’altro quella inerente l’anticipazione contrattuale prevista dal nuovo codice (ex D. Lgs. 36/2023), la quale, fornisce la possibilità, per gli appaltatori, di avere in anticipo una percentuale sul costo della prestazione del contratto di appalto. L’argomento è molto particolare, infatti, nel corso degli anni, sono tantissime le modifiche che tal procedura ha subito, sino a giungere all’odierno art. 125 del D. Lgs. 36/2023.

L’ANTICIPAZIONE SUI LAVORI PUBBLICI

L’anticipazione è pertanto un corrispettivo obbligatorio che viene versato dalla Stazione Appaltante, in favore dell’appaltatore, entro 15 giorni dall’inizio della prestazione. La somma viene determinata in misura percentuale sul valore del contratto o sul prezzo complessivo dovuto all’appaltatore per la realizzazione e/o completamento dei lavori.

In tal maniera, le imprese, hanno una più immediata disponibilità di risorse finanziarie necessarie per dare inizio ai lavori. Si riesce così a dare sostegno alle imprese nella difficile fase iniziale dell’esecuzione dei lavori e nello stesso tempo si riesce a tutelare l’interesse pubblico per l’avvio tempestivo dei lavori da eseguire.

ANTICIPAZIONE DEL 20% SUI LAVORI PUBBLICI -- GARANZIA FIDEJUSSORIA

L’anticipazione può concretizzarsi, solo se subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari alla anticipazione con maggiorazione del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero della anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione.

L’importo della garanzia fidejussoria deve essere gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero. Il beneficiario decade dalla anticipazione se l’esecuzione della prestazione non procede per ritardi ad egli imputabili in base ai tempi stabiliti dal contratto. Relativamente alle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza delle data di erogazione della anticipazione. I versamenti del corrispettivo vengono effettuati nel termine di 30 giorni dalla adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore ai 60 giorni sempre che ciò sia opportunamente comprovato in base alla particolare natura del contratto o da altre caratteristiche insite e/o connaturate.  

COME SI CALCOLA L’ ANTICIPAZIONE LAVORI PUBBLICI

Il calcolo dell’importo di anticipazione del prezzo viene calcolato sul valore del contratto di appalto: esso è pari al 20 %, ma può essere previsto un incremento sino al 30% specificandone le motivazioni nei documenti di gara, l’importo del venti o trenta per cento suddetto, è applicato a prescindere da quale sia la tipologia di appalto o di offerta.

La anticipazione pertanto, non è un importo che si estrinseca con l’emissione di un Sal o di un certificato di pagamento. Esso è la prima annotazione nel registro di contabilità.

Vi è la possibilità di inserire nell’apposito campo l’importo della anticipazione. 

COME SI RECUPERA L’ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Nel corpo documentale del certificato di pagamento che si predispone per il SAL, viene indicata la percentuale per il recupero della anticipazione. Quest’ultima si inserisce  all’importo indicato nel riquadro -lavori e somministrazioni- situato all’interno del certificato di pagamento.

ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI E LE PIATTAFORME DIGITALI

Le piattaforme di approvvigionamento digitale assicurano la possibilità di ricondurre le fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai rispettivi stati di avanzamento e a tutti i pagamenti di ciascun singolo contratto, garantendo l’interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le piattaforme, in virtù del nuovo codice dei contratti pubblici, devono essere integrate con la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati.

L’ EVOLUZIONE NORMATIVA DELL’ISTITUTO IN BREVE

L’istituto giuridico è stato a dir poco modificato se non addirittura stravolto nel corso degli anni, infatti sin dal 1923 con il regio decreto 2440 del 18/11/1923 le P.A. avevano facoltà discrezionale di anticipare il 10% del prezzo del contratto di appalto fino ad arrivare poi alla legge 741/1981 la quale disponeva che l’anticipazione fosse obbligatoria per i soli contratti di appalto di lavori pubblici e doveva essere corrisposta all’impresa entro 6 mesi dalla presentazione dell’offerta, indipendentemente dal fatto che ne fosse stata fatta richiesta o meno; la legge Merloni n. 109 del 11/02/1994, ha confermato l’anticipazione nella misura del 10%, sempre in riferimento ai soli appalti di lavori pubblici;  la legge finanziaria del 1997 (legge n. 662 del 23 dicembre 1996) poi, ha abrogato tutte le disposizioni che prevedevano un’anticipazione superiore al 5% dell’importo dei lavori, servizi o forniture; la legge 140/1997 ha vietato alle P.A. di concedere in qualsiasi modo anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, abrogando di fatto tutte le disposizioni, anche quelle di carattere speciale, in contrasto; il D.P.R. 554/1999 non ha fatto altro che rivisitare, in parte, la disciplina dell’istituto dal D.P.R. 207/2010 ammettendo una deroga: “Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano all’appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti“; alcune disposizioni successive hanno predisposto deroghe temporanee, come ad esempio il D.L. 69/2013, che, all’art. 26 ter, prevedeva la corresponsione all’appaltatore di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale; il D.L. 192/2014 ha elevato l’anticipazione al 20%; il D.Lgs. 50/2016 ha abrogato tutte le precedenti disposizioni in materia, riportando l’istituto con valenza generale pari al 20% solo per i contratti d’appalto relativi a lavori pubblici;

il decreto sblocca cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019) ha ampliato l’anticipazione del 20% anche agli appalti di servizi e forniture; il D.Lgs. 36/2023 conferma l’anticipazione del 20% con la possibilità di innalzamento fino al 30% purché siano specificate delle adeguate motivazioni nelle documentazioni di gara.

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